Green pass

GREEN PASS OBBLIGATORIO DAL 15 OTTOBRE

Dal prossimo 15 ottobre, per accedere al posto di lavoro, sia pubblico che privato, sarà necessario il Green pass. L’obbligo sarà per chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore pubblico e privato, anche sulla base di contratti esterni. Come nel pubblico, le verifiche spettano ai datori di lavoro – che dovranno definire le modalita’ organizzative entro il 15 ottobre –
Riassumiamo brevemente i punti salienti della normativa
Conseguenze e sanzioni
Gli eventuali inadempimenti vanno valutati sia sotto il profilo delle implicazioni sul rapporto di lavoro, sia ai fini squisitamente sanzionatori.
Il lavoratore, in mancanza di regolare certificazione, sarà considerato assente ingiustificato senza diritto a percepire alcun compenso o retribuzione, mentre qualora accedesse in ogni caso nei luoghi di lavoro risulterà passibile di sanzione pecuniaria (compresa tra Euro 600,00 e 1.500,00) e di procedimento disciplinare.
Le sanzioni applicabili al datore di lavoro per l’inosservanza delle prescrizioni, sono quantificabili
nell’importo compreso tra euro 400,00 e 1.000,00 (la sanzione edittale è riducibile fino all’importo di € 280,00, qualora regolata entro cinque giorni dalla contestazione).
Il lavoratore che non risultasse in regola con la certificazione verde si vedrà, come detto, sospendere la retribuzione ma con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nessuna azione disciplinare potrà essere intentata dal datore di lavoro in seguito alla prolungata assenza ingiustificata. Diversamente, qualora il lavoratore riuscisse a sottrarsi al controllo introducendosi nel luogo di lavoro, risulterebbe suscettibile di procedimento disciplinare da attuare secondo le procedure previste dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Gli obblighi del datore di lavoro
In sintesi, la normativa prevede, a carico dei datori di lavoro, i seguenti nuovi obblighi e adempimenti:
– Pianificazione preventiva delle modalità operative delle procedure di verifica;
– Individuazione del soggetto (o dei soggetti) incaricato dell’accertamento;
– Formalizzazione della designazione dei soggetti incaricati.
Dovere di informazione
Va preliminarmente sottolineato che il datore di lavoro, pur se non espressamente previsto dalla norma in esame, risulta tenuto ad una preventiva informazione da rendere ai propri lavoratori al fine di portarli a conoscenza delle novità procedurali e delle metodologie di controllo adottate.
In relazione alla delicatezza della disciplina trattata non vanno altresì, trascurati gli aspetti che investono
la disciplina sulla protezione dei dati personali (c.d. normativa sulla “privacy”).
Non risulterà in nessun modo possibile per il datore di lavoro:
– acquisire informazioni aggiuntive dai lavoratori (scadenza green-pass);
I soggetti tenuti all’esibizione del certificato verde
 Su questo punto la norma risulta di portata quanto mai estensiva.
Andranno sottoposti al preventivo riscontro del possesso e della validità le certificazioni dei:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori autonomi;
  • collaboratori, anche occasionali;
  • tirocinanti, praticanti;
  • volontari;
  • lavoratori distaccati e somministrati;
  • lavoratori di soggetti terzi impegnati in attività lavorative all’interno dei locali aziendali.
    Per i lavoratori distaccati somministrati e/o impiegati in attività in regime di appalto, evidentemente, il controllo spetterà al soggetto distaccatario o fruitore della somministrazione, ovvero al committente.

Gli unici soggetti esentati all’esibizione risultano essere coloro che, in presenza di specifiche condizioni cliniche documentate, non possono sottoporsi alla vaccinazione in quanto controindicata in maniera permanente o temporanea. In tal caso tuttavia il lavoratore sarà tenuto ad esibire la certificazione rilasciata dal servizio sanitario competente (rilasciata, in ossequio alle prescrizioni in materia di privacy, senza indicazione della motivazione clinica dell’esenzione).
Non può in definitiva considerarsi esentato dall’adempimento neanche il lavoratore autonomo che non condivide l’ambiente di lavoro con altri soggetti.
Anche il professionista che esercita senza avvalersi di collaboratori, difatti, sarà tenuto a consentire l’accesso al proprio studio a colleghi o lavoratori addetti ai servizi di pulizia o di manutenzione esclusivamente a seguito di regolare verifica di validità del Green Pass.
Individuazione dei soggetti incaricati alle funzioni di controllo
Ciascun datore di lavoro sarà tenuto ad individuare uno o più soggetti (in relazione alla complessità della struttura o dell’organizzazione del lavoro) senza che agli stessi sia richiesto alcun requisito specifico.