Detraibile l'va sull'acquisto studio professionale

DETRAIBILE L’IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE ADIBITA A STUDIO PROFESSIONALE

Un professionista può detrarre l’Iva per acquisto abitazione adibita a studio professionale, quindi anche se è stato iscritto al catasto come civile abitazione (cat. A/2). Con l’ordinanza n. 13259 del 28 aprile 2022, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un avvocato a cui era stato negato il diritto alla detrazione in questione, prima, in sede amministrativa, dall’Agenzia delle entrate e poi, in sede giudiziaria, dai giudici di merito (Ctp e Ctr) che concordavano con la tesi dell’Amministrazione finanziaria. Infine, con l’intervento dei giudici di legittimità la vicenda si è finalmente chiusa favorevolmente per il contribuente sull’Iva per acquisto abitazione adibita a studio professionale. Quindi, secondo la Corte suprema “in tema di Iva, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività”. Il ragionamento dei massimi giudici, nel caso di specie, è quello che il fabbricato acquistato dal contribuente ha destinazione abitativa ma di fatto viene utilizzato come ufficio, ovvero come studio che consente di esercitare la professione di avvocato, a cui va riconosciuta la detraibilità dell’Iva giacché l’immobile viene ad assumere in concreto natura strumentale ai fini dello svolgimento dell’attività professionale del contribuente, prescindendo dalla categoria catastale attribuita (A/2 – civile abitazione). Tutto questo in deroga al principio generale della detraibilità dell’Iva contenuto nell’art. 19 bis del Dpr 633/1972, il quale prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”. Peraltro, la Corte di cassazione, già precedentemente, riteneva che, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, ma nei fatti concreti, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività (Cass. n. 3396/2020, n. 26748/2016, n. 6883/2016 e n. 8628/2015).

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