DECRETO CURA ITALIA: CONGEDO PARENTALE E BONUS BABY SITTER

A decorrere dal 5 marzo 2020 i lavoratori che hanno figli fino ai 12 anni di età rimasti a casa per la sospensione delle attività didattiche, hanno diritto, per un periodo continuativo o frazionario non superiore a 15 giorni, ad usufruire del congedo parentale straordinario. I lavoratori che ne possono usufruire sono:

  • lavoratori dipendenti sia del settore pubblico che privato con indennità pari al 50% della retribuzione
  • i collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS, con indennità pari al 50% di 1 /365 del reddito
    individuato per determinare l’indennità di maternità
  • i lavoratori autonomi iscritti all’Inps, per i quali l’indennità è pari al 50% della retribuzione convenzionale
    stabilita per il 2020

Nel caso di figli con disabilità riconosciute con gravità accertata non vi è limite di età per usufruire del congedo.  I lavoratori dipendenti con figli dai 12 ai 16 anni di età, possono astenersi dal lavoro per tutto il periodo di sospensione delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il congedo parentale straordinario può essere utilizzato alternativamente dai genitori ma non sarà riconosciuto nei casi in cui nel nucleo familiare uno dei due genitori sia già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione di attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

In alternativa al congedo parentale si potrà usufruire del bonus baby-sitter pari a 600 euro. Per i lavoratori facenti parte del settore sanitario il bonus spettante è di 1000 euro rispettando comunque lo stesso limite di età.

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