NUOVE REGOLE PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO E LA DETRAZIONE DELL’IMPOSTA

La Manovra correttiva del 2017 ha introdotto alcune importanti novità inerenti i termini di registrazione delle fatture di acquisto beni e servizi. A seguito di tali novità l’arco temporale entro il quale deve essere operata la detrazione dell’IVA si riduce in modo consistente: la detrazione può essere effettuata al più tardi con la dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è sorto il diritto alla detrazione. Ciò significa che l’IVA sugli acquisti effettuati nel 2017 potrà essere detratta entro il 30 aprile 2018 (termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno 2017). Il contribuente che non rispetta tale termine perde il diritto a detrarre l’IVA pagata risultante dalla fattura ricevuta dal proprio fornitore. La previsione del nuovo termine per la detrazione dell’IVA comporta inevitabilmente che i contribuenti si attivino a fine anno per controllare che tutte le fatture di acquisto pervengano in tempo utile per procedere alla loro annotazione nel registro degli acquisti e alla detrazione dell’IVA entro la dichiarazione dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata. In sostanza, per i documenti di acquisto datati dicembre 2017 il tempo a disposizione per ottenerli dal fornitore e per procedere alla loro annotazione sui registri si riduce a circa 4 mesi. Per i motivi sopra esposti è consigliabile sollecitare i fornitori affinché si possano ricevere tempestivamente le fatture il cui diritto alla detrazione si è verificato nel 2017, in modo tale da contabilizzarle nel mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui le suddette fatture fornitori fossero contabilizzate successivamente al 30/04/2018, l’Iva non potrà essere detratta (salvo la presentazione di una dichiarazione Iva integrativa da inviare telematicamente entro 90 giorni dal 30/04/2018).

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