COSA DEVE FARE IL COMMERCIANTE AL MINUTO SE IL CLIENTE RICHIEDE LA FATTURA?

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta Interpello n. 7 del 16 gennaio 2019 fornisce chiarimenti in merito. Nel rispondere le Entrate fanno innanzitutto presente che l’attività degli esercenti commercio al dettaglio, rientra tra quelle per cui l’emissione della fattura non è obbligatoria se non è richiesta dal cliente stesso e in assenza di fattura, i corrispettivi devono essere certificati mediante il rilascio
• della ricevuta fiscale o
• dello scontrino fiscale.
Premesso ciò, qualora il cliente, al momento di effettuazione dell’operazione, chieda l’emissione della fattura, l’esercente potrà scegliere se:
• emettere immediatamente la fattura elettronica e rilasciare al cliente un apposita “quietanza” che avrà solo valore commerciale e non fiscale. In alternativa può essere rilasciata una stampa della fattura o la ricevuta del Pos in caso di pagamento elettronico;
• rilasciare lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale ed emettere, successivamente, una “fattura differita. Nella fattura differita andranno poi riportati gli elementi identificativi dello scontrino. Più precisamente:
nel campo “Tipo Dato” andrà digitato “NUMERO SCONTRINO”
nel campo “Riferimento Testo” l’identificativo alfanumerico dello scontrino
nel campo “Riferimento Numero” il numero progressivo dello scontrino
nel campo “Riferimento Data” la data dello scontrino
Va ricordato, infine, che se il cliente è un consumatore finale, ossia non titolare di partita iva, il commerciante dovrà mettere a disposizione dello stesso, la fattura cartacea al momento dell’emissione di quella elettronica.

 

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