FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI

Dopo l’intervento del Garante della Privacy la legge di bilancio è intervenuta per la tutela dei dati sanitari oggetto di fattura elettronica stabilendo che per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture in formato elettronico. In questo caso viene, quindi, previsto non semplicemente un esonero, ma un sostanziale divieto. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. In altre parole, la disposizione prevede che i soggetti in esame non possono emettere la fattura elettronica e non hanno la possibilità di scegliere di emettere comunque la fattura elettronica per le cessioni / prestazioni i cui dati vanno inviati al STS. Diversamente, salvi i casi di soggettivi esoneri (es. contribuenti minimi/forfettari), dovrà essere emessa fattura in formato elettronico nel caso di prestazioni di altro genere (NON sanitarie) es. consulenze, corsi, vendita cespiti, affitti strutture, ecc.

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