REGIME FORFETTARIO E RITENUTA D’ACCONTO

Con la Legge di Bilancio 2019 molti contribuenti hanno avuto la possibilità di avvalersi del regime forfettario, regime che prevede la non assoggettabilità dei compensi a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta. Il passaggio dal regime ordinario al forfettario richiede una particolare attenzione al fine di evitare una doppia tassazione. Si consideri il caso di un professionista che emette fattura nel 2018, in regime ordinario e quindi con l’indicazione della ritenuta d’acconto e la incassa nel 2019 ossia quando si trova nel regime forfetario. Il cliente, il più delle volte, all’oscuro di tutto potrebbe erroneamente pagare la parcella al netto della relativa ritenuta d’acconto. In merito a tale problematica l’Agenzia delle entrate è intervenuta con la Circ. n. 10/E del 4 aprile 2016 e prima ancora con la Ris. n. 47/2013 stabilendo che: in sede di dichiarazione, nel Modello Redditi 2020 (periodo di imposta 2019), il contribuente indicherà l’importo totale delle ritenute subite afferenti al regime forfetario in corrispondenza del rigo RS40 di “Redditi 2020-PF”, denominato “Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario – Casi particolari”.  Qualora, invece, il professionista volesse evitare tale procedura, deve effettuare apposita comunicazione al proprio cliente evidenziando l’ingresso nel regime forfettario e quindi l’inapplicabilità della relativa ritenuta d’acconto.

Regime forfettario 2019 e ritenuta d’acconto Roma Tuscolano