ISCRIZIONE ALL’INPS GESTIONE COMMERCIANTI SOLO PER ATTIVITA’ PREVALENTE

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22990 del 2 ottobre 2017, affermando in particolare che tale iscrizione è obbligatoria solo nel caso in cui il soggetto presti l’attività in via continuativa e con carattere di prevalenza, mentre non è dovuta se l’attività è sporadica o di mera amministrazione.Nel caso specifico l’amministratrice di una società commerciale, residente all’estero, aveva fatto ricorso contro la cartella INPS che richiedeva i contributi alla gestione commercianti non versati.Il ricorso era stato parzialmente respinto dai giudici di merito che avevano affermato come l’amministratrice trascorreva nel nostro Paese alcuni mesi all’anno, per svolgere funzioni di raccordo tra la società produttrice giapponese e la società di cui era socia, incaricata della commercializzazione ; il che integrava gli estremi dell’art. 1, lett. a-b della L. 1397/60, per la sua iscrizione alla Gestione commercianti. La Cassazione ha ribaltato il giudizio di merito, precisando che l’iscrizione è dovuta solo se si verificano tutti i requisiti descritti all’articolo 1 della Legge n. 1397/1960, ovvero: quando il socio amministratore partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” . Tale attività deve essere riscontrabile come rilevante sia in termini di tempo che viene dedicato che del reddito che ne deriva. Al contrario una attività sporadica o la mera attività di amministrazione non sono di per sé sufficienti a configurare l’obbligo assicurativo .La Corte ha dunque accolto il ricorso della contribuente e cassato la sentenza impugnata, in quanto basata su presunzioni e priva di accertamenti concreti sui requisiti complessivi richiesti dalla norma citata per l’iscrizione alla gestione commercianti. Va evidenziato infatti che l’onere della prova dei requisiti di prevalenza dell’attività è a carico dell’Istituto previdenziale.

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