Studio Muzi https://studioantonellamuzi.it/ CONSULENTE FISCALE Mon, 13 Feb 2023 14:13:04 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.3 https://studioantonellamuzi.it/wp-content/uploads/2018/04/cropped-muzi123-32x32.png Studio Muzi https://studioantonellamuzi.it/ 32 32 LIMITE CONTANTI 2023 SALITO A 5000 EURO https://studioantonellamuzi.it/2023/01/25/limite-contanti-2023-salito-a-5000-euro/ Wed, 25 Jan 2023 09:46:00 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=10133 Dal 01/01/2023 il limite contanti 2023 massimo di utilizzo del denaro è salito a € 4.999,99 contro i precedenti € 999,99. Vediamo quali sono le eccezioni: Oltre tale soglia scatta l’obbligo del pagamento tramite mezzi tracciabili. La soglia limite all’utilizzo del contante di € 5.000,00 (limite contanti 2023) non opera per operazioni di prelievo/versamento nel proprio conto corrente …

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Dal 01/01/2023 il limite contanti 2023 massimo di utilizzo del denaro è salito a € 4.999,99 contro i precedenti € 999,99. Vediamo quali sono le eccezioni:

  • Rimane invariata la possibilità di effettuare pagamenti in contanti fino a 15.000 euro da parte di soggetti cittadini stranieri (soggetti non residenti in Italia) nei confronti dei commercianti al minuto, agenzie di viaggio e turismo (detta operazione va comunicata all’Agenzia delle Entrate a cura del commerciante italiano).
  • Rimane invariato a 1.000 euro il limite alla circolazione del contante per quanto concerne le operazioni relative ai servizi di Money Transfer.
  • Altro limite che non subisce modifiche è quello che riguarda l’utilizzo del contante nell’ambito delle operazioni con soggetti “Compro Oro” che, a norma del D. Lgs. 92/2017, rimane fissato in euro 500,00.

Oltre tale soglia scatta l’obbligo del pagamento tramite mezzi tracciabili.

La soglia limite all’utilizzo del contante di € 5.000,00 (limite contanti 2023) non opera per operazioni di prelievo/versamento nel proprio conto corrente bancario.

La norma infatti è riferita al “trasferimento” di denaro contante tra soggetti diversi, motivo per cui non vi rientrano le operazioni di versamento/prelievo dal proprio conto corrente.

ATTENZIONE 

Nel caso in cui vi sia un contratto scritto tra le parti ove si preveda un corrispettivo superiore a € 4.999,99 e un pagamento rateizzato, ciascuna rata potrà essere pagata in contanti purché singolarmente di importo inferiore al limite di € 5.000,00.

In tal caso opera una deroga” al limite di utilizzo del denaro contante, tuttavia è bene fare molta attenzione poiché il legislatore ha espressamente previsto, onde evitare facili fenomeni elusivi della norma, che:

  1. il pagamento rateale debba essere connaturale alla natura stessa del contratto;

  2. per ogni singolo pagamento va conservata la disposizione scritta delle parti in merito alla corresponsione e accettazione del versamento (sul contratto o sulla fattura);

Elemento fondamentale quindi, per poter effettuare le operazioni come sopra meglio specificato, è l’esistenza di un contratto scritto tra le parti che regolamenti la cosa.

In caso di mancanza di un contratto scritto, preventivamente stipulato tra le parti, il pagamento in più rate di un’unica prestazione il cui valore complessivo supera € 4.999,99 non può essere effettuata in contanti.

Come già specificato in altre occasioni si ricorda che è bene apporre data certa ai contratti che vengono sottoscritti tra le parti.

Oggigiorno la cosa risulta infatti molto agevole in quanto effettuabile anche tramite mezzi informatici, e garantisce l’esistenza dell’accordo scritto con data antecedente all’operazione.

Risulta inoltre sempre possibile il pagamento di un acconto o caparra in contanti fino al limite stabilito, e del successivo saldo tramite strumenti di pagamento tracciabili.

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REGIME FORFETTARIO 2023 https://studioantonellamuzi.it/2023/01/02/regime-forfettario-2023/ Mon, 02 Jan 2023 13:40:48 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=10047 Dal 2023 sale a 85.000 euro dai 65.000 in precedenza previsti, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario 2023. La modifica introdotta fa riferimento al volume dei ricavi e compensi raggiunto nell’anno precedente, così che nel 2023 potranno applicare o mantenere anche coloro che hanno raggiunto di 85.000 euro …

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Dal 2023 sale a 85.000 euro dai 65.000 in precedenza previsti, la soglia di ricavi e compensi che consente di applicare il regime forfettario 2023.
La modifica introdotta fa riferimento al volume dei ricavi e compensi raggiunto nell’anno precedente, così che nel 2023 potranno applicare o mantenere anche coloro che hanno raggiunto di 85.000 euro nel 2022.
Introdotta poi una nuova disposizione in base alla quale il regime forfettario 2023 cessa immediatamente, ossia già nel corso dell’anno, a fronte di compensi o ricavi superiori ai 100.000 euro.
Di conseguenza sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del limite previsto.
Confermata invece l’uscita dal regime dall’anno fiscale seguente per coloro che superano gli 85.000 euro ma non raggiungono i 100.000.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/12/29/22G00211/sg

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GUASTO DEL REGISTRATORE TELEMATICO-MANCATO INVIO DEI DATI- COSA FARE? https://studioantonellamuzi.it/2022/05/31/guasto-del-registratore-telematico-mancato-invio-dei-dati-cosa-fare/ Tue, 31 May 2022 21:16:43 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=8364 Come gestire l’ipotesi di guasto del registratore telematico causato dal malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici?L’Agenzia Entrate interviene esaminando il caso di guasto del registratore telematico di un operatore. Nello specifico è stato analizzato il caso di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, la corretta tenuta del registro di …

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Come gestire l’ipotesi di guasto del registratore telematico causato dal malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici?
L’Agenzia Entrate interviene esaminando il caso di guasto del registratore telematico di un operatore.

Nello specifico è stato analizzato il caso di malfunzionamento del Server RT che impedisca la memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi giornalieri, la corretta tenuta del registro di emergenza, in presenza degli altri adempimenti prescritti (la tempestiva richiesta di intervento di un tecnico abilitato in primis) consente all’esercente di assolvere gli obblighi certificativi anche in assenza dell’invio dei dati tramite la procedura web dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre, qualsiasi anomalia nel funzionamento degli apparecchi che ostacoli la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi impone all’esercente di variare lo stato in “fuori servizio”.

Nel caso esaminato, sostanzialmente, un operatore della grande distribuzione chiedeva chiarimenti in merito a due ipotesi di impedimento alla memorizzazione e all’invio dei dati.

GUASTO DEL SERVER RT PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Nel primo caso, l’impedimento derivava da un guasto del Server RT dovuto, ad esempio, a calamità naturali, l’istante riteneva possibile variare lo stato dell’apparecchio in “fuori servizio”.

Inoltre, questi affermava di poter assolvere quasi tutti gli adempimenti previsti dalla “procedura di emergenza” illustrata nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento Agenzia delle Entrate n. 182017/2016 ossia:

  • richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico abilitato per la riparazione del Server;
     
  • cambiare lo stato del Server in “fuori servizio”;
     
  • annotare sul “registro di emergenza” i dati delle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento, conservandone una copia in formato elettronico.

SANZIONI

Considerato che per via della enorme mole di corrispettivi rilevati non risultava possibile provvedere all’invio “manuale” dei dati mediante la procedura di emergenza citata, l’istante chiedeva se tale mancata trasmissione comportasse l’applicazione delle relative sanzioni.

Richiamando i chiarimenti forniti con la Consulenza_giuridica_3_14.02.2022, l’Agenzia conferma che la corretta tenuta del registro di emergenza consente di far fronte al malfunzionamento degli apparecchi nel rispetto degli obblighi di certificazione.

Quindi, qualora siano rispettate le altre previsioni di legge, quali la tempestiva richiesta di intervento del tecnico, la tenuta del suddetto registro rende non obbligatoria la trasmissione dei corrispettivi o la certificazione degli stessi mediante strumenti alternativi, con la conseguenza che, anche in assenza dell’invio di emergenza dei dati, non trovano applicazione le sanzioni.

Tale trasmissione può comunque in ogni caso avvenire su base volontaria.

Oltretutto, a determinate condizioni, la memoria dei punti cassa può sostituire l’utilizzo del registro di emergenza.

GUASTO DI CARATTERE TECNICO

La seconda ipotesi prospettata nell’interpello riguardava, invece, una situazione in cui la memorizzazione e l’invio dei dati erano impediti da problemi di carattere tecnico che compromettevano lo scambio di informazioni tra punti cassa e Server, ma che secondo l’istante, non rendevano necessaria la variazione del suo stato in “fuori servizio”.

L’Agenzia afferma, che anche tale ipotesi rientra tra quelle di malfunzionamento degli apparecchi contemplate dal provvedimento n. 182017/2016.

Infatti, gli adempimenti di emergenza descritti devono essere posti in essere a fronte di qualsiasi anomalia riguardante una componente del registratore telematico o del Server RT che abbia l’effetto di impedire la memorizzazione o trasmissione di dati completi e corretti, comprese le anomalie relative alla singola cassa collegata al Server.

STATO DI “Fuori Servizio

Pertanto, l’apparecchio va posto nello stato “fuori servizio”, in quanto azione funzionale a segnalare all’Amministrazione finanziaria la presenza di un problema e, quindi, a motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni totali o parziali dei dati.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, se l’esercente, in presenza di un malfunzionamento, pur avendo liquidato correttamente l’imposta e annotato i corrispettivi sul registro di emergenza, non ha variato lo stato del Server RT in “fuori servizio” e ha “proceduto alla memorizzazione/invio di dati incompleti o comunque non veritieri”, si applica la sanzione pari a 100 euro per ciascuna trasmissione errata.

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DETRAIBILE L’IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE ADIBITA A STUDIO PROFESSIONALE https://studioantonellamuzi.it/2022/05/16/detraibile-liva-per-lacquisto-dellabitazione-adibita-a-studio-professionale/ Mon, 16 May 2022 13:28:27 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=8337 L'articolo DETRAIBILE L’IVA PER ACQUISTO ABITAZIONE ADIBITA A STUDIO PROFESSIONALE proviene da Studio Muzi.

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Un professionista può detrarre l’Iva per acquisto abitazione adibita a studio professionale, quindi anche se è stato iscritto al catasto come civile abitazione (cat. A/2). Con l’ordinanza n. 13259 del 28 aprile 2022, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso di un avvocato a cui era stato negato il diritto alla detrazione in questione, prima, in sede amministrativa, dall’Agenzia delle entrate e poi, in sede giudiziaria, dai giudici di merito (Ctp e Ctr) che concordavano con la tesi dell’Amministrazione finanziaria. Infine, con l’intervento dei giudici di legittimità la vicenda si è finalmente chiusa favorevolmente per il contribuente sull’Iva per acquisto abitazione adibita a studio professionale. Quindi, secondo la Corte suprema “in tema di Iva, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, bensì, in concreto, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività”. Il ragionamento dei massimi giudici, nel caso di specie, è quello che il fabbricato acquistato dal contribuente ha destinazione abitativa ma di fatto viene utilizzato come ufficio, ovvero come studio che consente di esercitare la professione di avvocato, a cui va riconosciuta la detraibilità dell’Iva giacché l’immobile viene ad assumere in concreto natura strumentale ai fini dello svolgimento dell’attività professionale del contribuente, prescindendo dalla categoria catastale attribuita (A/2 – civile abitazione). Tutto questo in deroga al principio generale della detraibilità dell’Iva contenuto nell’art. 19 bis del Dpr 633/1972, il quale prevede che “non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni”. Peraltro, la Corte di cassazione, già precedentemente, riteneva che, ai fini della detrazione nelle operazioni relative a fabbricati a destinazione abitativa, la natura strumentale del bene acquistato deve essere valutata non solo in astratto, con riferimento all’oggetto dell’attività d’impresa, ma nei fatti concreti, accertando che lo stesso costituisce, anche in funzione programmatica, lo strumento per l’esercizio della suddetta attività (Cass. n. 3396/2020, n. 26748/2016, n. 6883/2016 e n. 8628/2015).

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INDENNITA’ ISCRO 2022 https://studioantonellamuzi.it/2022/05/06/indennita-iscro-2022/ Fri, 06 May 2022 15:08:23 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=8266 COS’E’ L’INDENNITA ISCRO 2022 La legge di bilancio 2021 ha introdotto l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Indennita ISCRO 2022), una sorta di cassa integrazione dedicata agli autonomi che si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà.  L’ ISCRO, attualmente istituita in via sperimentale per il solo triennio 2021-2023, si rivolge esclusivamente ai …

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COS’E’ L’INDENNITA ISCRO 2022

La legge di bilancio 2021 ha introdotto l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (Indennita ISCRO 2022), una sorta di cassa integrazione dedicata agli autonomi che si vengano a trovare in particolari situazioni di difficoltà. 

L’ ISCRO, attualmente istituita in via sperimentale per il solo triennio 2021-2023, si rivolge esclusivamente ai professionisti e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano attività diverse dall’esercizio di imprese commerciali, con redditi molto bassi e momentanei cali di fatturato.

IMPORTO E DURATA

L’indennità ISCRO viene erogata persei mensilità e sarà pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito. Il relativo importo non potrà comunque superare gli 815,20 euro mensili né essere inferiore a 254,75 euro mensili.

Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non dà luogo ad accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito. 

La prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio.

REQUISITI SOGGETTIVI 

I requisiti richiesti al beneficiario sono i seguenti: 

  • deve essere iscritto alla Gestione Separata INPS;
  • al momento della presentazione della domanda, essere titolare di Partita Iva attiva da almeno 4 anni, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;
  • non deve percepire  il Reddito di Cittadinanza.
  • non deve percepire nessun trattamento pensionistico o prestazione legata al reddito, come  NASPI e DIS-COLL;
  • al momento della domanda, il reddito accumulato dal lavoro autonomo deve essere inferiore almeno del 50% rispetto alla media del reddito da lavoro autonomo degli ultimi 3 anni;
  • deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda per il 2022, un reddito non superiore a 8.299,76 € per l’anno 2021;
  • deve essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali.

CONDIZIONALITA’:

E’ prevista la frequenza obbligatoria a percorsi di aggiornamento personalizzati.

DOMANDA

La domanda, con autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse andrà presentata dal lavoratore all’INPS in via telematica entro il termine del 31 ottobre di ogni anno.

Sulle modalità l’istituto ha rilasciato le prime istruzioni operative e un modello dedicato sulla propria piattaforma sul sito istituzionale. Circolare Inps

Per il 2022 le procedure di domanda sono aperte dal 1maggio 2022

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FATTURA ELETTRONICA PER I FORFETTARI https://studioantonellamuzi.it/2022/04/28/fattura-elettronica-per-i-forfettari/ Thu, 28 Apr 2022 14:22:11 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=8179 Nuove regole riguardanti la fattura elettronica per i forfettari. Nel Decreto PNRR2, tornato sul tavolo del Consiglio dei Ministri per approvazione definitiva il 21 aprile vengono delineati i contorni del nuovo obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari dal prossimo 1° di luglio 2022.Si conferma l’obbligo per i contribuenti:• in regime di vantaggio;• in regime …

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Fattura elettronica per i forfettari. Nuovi obblighi

Nuove regole riguardanti la fattura elettronica per i forfettari. Nel Decreto PNRR2, tornato sul tavolo del Consiglio dei Ministri per approvazione definitiva il 21 aprile vengono delineati i contorni del nuovo obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari dal prossimo 1° di luglio 2022.
Si conferma l’obbligo per i contribuenti:
• in regime di vantaggio;
• in regime forfettario;
• Associazioni e ASD in regime Legge 398/1991 che non abbiano superato 65.000 euro di proventi nell’anno precedenti
Per tutte queste fattispecie, si prevede l’esclusione se l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 non risulta superiore alla soglia di 25.000. Il superamento della soglia è verificato tenendo conto del ragguaglio ad anno per le nuove attività.
In ogni caso per il terzo trimestre del 2022 è consentita una fase transitoria, ossia da luglio a settembre non scatteranno sanzioni se la fattura elettronica sarà emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Decreto PNRR2 in gazzetta ufficiale : https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/30/22G00049/sg

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DECRETO SOSTEGNI TER https://studioantonellamuzi.it/2022/04/01/sostegni-ter-approvato-quali-le-misure/ Fri, 01 Apr 2022 14:32:18 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=7977 L'articolo DECRETO SOSTEGNI TER proviene da Studio Muzi.

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DECRETO SOSTEGNI TER APPROVATO: QUALI LE MISURE

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 28.03.2022 la Legge di conversione del Decreto Sostegni ter. Vediamo in sintesi alcune delle disposizioni previste per i settori in difficoltà.

Misure a sostegno delle attività chiuse

Sospesi i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto fino al 31 marzo 2022, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione  le cui attività sono state vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022  ovvero, sale da ballo, discoteche e locali assimilati. I versamenti sospesi vanno effettuati entro il 16 ottobre 2022.

Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio

Previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente, attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attività dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

Per beneficiare della suddetta agevolazione, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro 
  • e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30 per cento rispetto al 2019. 

 

Esonero contributivo in favore del settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator

Previsto, in via transitoria, un esonero dalla contribuzione previdenziale in favore dei datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggio e dei tour operator. L’esonero è riconosciuto, con riferimento alla contribuzione a carico degli stessi datori e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL:

  • fino a un massimo di cinque mesi, anche non continuativi, relativi al periodo di competenza aprile-agosto 2022, 
  • ed è fruibile entro il 31 dicembre 2022.

L’esonero è, in tale ambito temporale, riparametrato e applicato su base mensile.

Bonus terme

A seguito della permanente situazione di emergenza epidemiologica, si dispone l’utilizzabilità entro il 30 giugno 2022 (anziché entro il 31 marzo 2022), dei buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2022.

Rimessione in termini Rottamazione ter e Saldo e Stralcio

Riapertura dei termini per i contribuenti che hanno usufruito della Rottamazione-ter e saldo e stralcio dei carichi affidati all’agente della riscossione. In particolare, i pagamenti delle relative rate saranno considerati tempestivi:

  • se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020; 
  • entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 
  • ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel 2022. 

Riduzione bollette per le energivore

Al fine di garantire alle imprese energivore una parziale compensazione degli extra costi per l’eccezionale innalzamento dei costi dell’energia, alle imprese che hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% al medesimo periodo dell’anno 2019, derivante dalla particolare contingenza dovuta dall’innalzamento dei costi dell’energia in questione, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022. 

Altre misure a sostegno delle attività

  • Si prevede l’esonero contributivo per le assunzioni nel settore turistico e degli stabilimenti termali con riferimento alle assunzioni dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’esonero è previsto per un periodo massimo di 6 mesi dalla conversione;
  • Estensione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 del credito di imposta in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni di locazione versati. 
  • Infine, il Decreto dispone importanti misure a sostegno del settore della cultura (art. 8), in materia di sport (art. 9), con riferimento al Piano di transizione 4.0 (art. 10).

testo del Decreto Sostegni ter n. 4/2022 coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione

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CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE SUI COSTI DELL’ENERGIA https://studioantonellamuzi.it/2022/03/23/decreto-ucraina-credito-imposta-alle-imprese-sui-costi-energia/ Wed, 23 Mar 2022 17:35:20 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=7888 Il Decreto Ucraina tra le altre misure volte a sostenere imprese e famiglie rispetto alle problematiche economiche derivanti dalla Crisi Russia-Ucraina, prevede con l’art 3 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica.A quanto ammontaCredito d’imposta del 12% sui costi di energia delle imprese da usare in …

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DECRETO UCRAINA: CREDITO D’IMPOSTA ALLE IMPRESE SUI COSTI DELL’ENERGIA

Il Decreto Ucraina tra le altre misure volte a sostenere imprese e famiglie rispetto alle problematiche economiche derivanti dalla Crisi Russia-Ucraina, prevede con l’art 3 un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica.
A quanto ammonta
Credito d’imposta del 12% sui costi di energia delle imprese da usare in compensazione.
A chi è rivolto
Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Requisiti
Il credito spetta a condizione che il prezzo dell’energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Tale credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022.
Il credito potrà essere cumulato con altre agevolazioni, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
La cessione dello stesso potrà essere fatta, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie dovranno richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta.

Link al decreto Ucraina in Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/21/22G00032/SG

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PROROGA COMUNICAZIONE CESSIONE DEL CREDITO https://studioantonellamuzi.it/2022/03/16/proroga-comunicazione-cessione-del-credito/ Wed, 16 Mar 2022 17:02:50 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=7884 L'articolo PROROGA COMUNICAZIONE CESSIONE DEL CREDITO proviene da Studio Muzi.

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Il termine ultimo per procedere con la trasmissione all’Agenzia delle Entrate delle comunicazioni per la cessione del credito slitta dal 7 al 29 aprile 2022. Più tempo, quindi, per inviare le comunicazioni per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito sia per il superbonus che per le altre detrazioni edilizie. A disporlo un emendamento approvato in Senato nel corso dei lavori per la conversione in legge del decreto Sostegni ter n. 4/2022. Emendamento che altro non è che una “soluzione tampone” alle difficoltà riscontrate dai contribuenti per la cessione del credito, complicata dai molteplici interventi normativi introdotti negli ultimi mesi del 2021 e ad ultimo con il decreto n. 13 del 25 febbraio 2022

La proroga riguarda le spese sostenute nel 2021, e parimenti le rate residue non fruite delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020.

Un rinvio che abbraccia tutto il pacchetto delle agevolazioni edilizie, e che così come indicato nel testo dell’emendamento, si applica:

“alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari che sulle parti comini degli edifici.”

vedi anche:

CESSIONE DEL CREDITO-NUOVE RESTRIZIONI

SUPERBONUS 110%. Cessione del credito. Sconto in fattura

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BONUS MATRIMONIO – NEL LAZIO CON AMORE https://studioantonellamuzi.it/2022/02/28/bonus-matrimonio/ Mon, 28 Feb 2022 21:25:43 +0000 https://studioantonellamuzi.it/?p=7809 L'articolo BONUS MATRIMONIO – NEL LAZIO CON AMORE proviene da Studio Muzi.

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Con l’iniziativa “Nel Lazio con Amore” la Regione Lazio, per sostenere il settore dei matrimoni, ha deciso di stanziare 10 milioni di euro, che saranno erogati alle coppie che hanno bisogno di un sostegno economico nell’organizzazione del matrimonio. Grazie al bonus matrimonio le coppie che hanno intenzione di sposarsi e unirsi civilmente potranno richiedere un aiuto economico dal valore massimo di 2.000 euro.

L’iniziativa, che prende il nome di “Nel Lazio con Amore” e permette a coppie italiane e straniere che stanno per sposarsi o unirsi civilmente di ottenere un rimborso. Il bonus non sarà valido solamente per i matrimoni e le unioni civili del 2022, infatti il range di validità è spostato indietro 14 dicembre 2021 ed valido fino al 2023.

A chi è rivolto

A chi è rivolto il bonus “Nel Lazio con Amore”? Il bonus è stato pensato per coppie italiane e straniere che contraggono matrimonio o unione civile nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022. Le spese rimborsabili devono essere sostenute dal 14 dicembre 2021 e richieste entro il 31 gennaio 2023, pena l’esclusione.

Quali spese sono rimborsabili

Il contributo è erogato per rimborsare le spese inerenti all’evento del matrimonio o all’unione civile tra:

  • acquisto di bomboniere;
  • noleggio auto da cerimonia;
  • acquisto abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa);
  • addobbo floreale;
  • servizi di catering e ristorazione (massimo 700,00 euro);
  • servizi alla persona legati al giorno del matrimonio, quali acconciatura e trucco;
  • viaggio di nozze (massimo 700,00 euro);
  • affitto sale e location per cerimonia e banchetto;
  • servizi di riprese video e book fotografico; j. servizi di animazione, intrattenimento, spettacolo;
  • servizio di wedding planner;
  • acquisto fedi nuziali;
  • stampa delle partecipazioni.

Di questa lista di possibili spese rimborsabili si può scegliere un massimo di 5 punti, con relativi documenti di spesa (nel quale deve risultare l’acquisto nella Regione Lazio) da presentare entro il 31 gennaio 2023 da un solo membro della coppia.

Attenzione: ogni spesa per la quale si vuole richiede il rimborso non può essere effettuata tramite e-commerce e deve essere dimostrabile tramite scontrino, ricevuta o fattura.

Come richiedere il bonus

Per richiedere il bonus, fino a esaurimento fondi, sarà necessario compilare e inviare la domanda a nome di un membro della coppia entro il 31 gennaio 2023. Si può inviare la domanda tramite lo sportello telematico disponibile al sito https://regione.lazio.it/nellazioconamore attivo dalle ore 10.00 del 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del 31 gennaio 2023 o fino a esaurimento risorse.

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